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Normativa demano marittimo/6 - divieto accensione fuochi in spiaggia/reg.S.Benedetto del Tronto.md
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reg.S.Benedetto del Tronto

33,0 KB 13/06/2026 16:02 Normativa demano marittimo/6 - divieto accensione fuochi in spiaggia
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reg.S.Benedetto del Tronto

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REGOLAMENTO CONCERNENTE: NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DEL COMUNE PER FINALITA TURISTICHE E RICREATIVE Approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr.52 del 12/06/2002 modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 2.5.2005, deliberazione del Commissario Straordinario n. 100 del 24 marzo 2006, deliberazione consiliare n.62 del 27maggio 2008, deliberazione consiliare n. 59 dell’01.07.2010 e D.C.C. n. 62 del 18.07.2012 e D.C.C. n. 41 del 15.06.2019 Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Stagione balneare Articolo 2bis Servizio di salvataggio Articolo 3 Uso delle spiagge Articolo 3bis Accesso e permanenza di cani Articolo 4 Disciplina per gli stabilimenti balneari e relative disposizioni di carattere generale Articolo 5 Disciplina per gli stabilimenti balneari e relative disposizioni di carattere particolare e norme di comportamento Articolo 6 Corridoi di lancio Articolo 7 Zone destinate all'alaggio e alla sosta di natanti Articolo 8 Aree adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo Articolo 9 Disposizioni Finali e Disciplina Sanzionatoria Articolo 1 Oggetto 1.1 Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di San Benedetto del Tronto per finalità turistiche e ricreative, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento. Articolo 2 Stagione balneare 1.La stagione balneare inizia il 1° Aprile e termina il 31 ottobre di ogni anno. Art. 2 bis. Servizio di salvataggio

  1. Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari indicati nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare adottata

dalla locale Capitaneria di Porto, i concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, in forma singola o associata, devono attivare, organizzare e garantire il servizio di assistenza e salvataggio con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare, abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A), e munito di brevetto in corso di validità a tal fine riconosciuto e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni. E’ fatto obbligo ai concessionari stessi di predisporre e posizionare, in prossimità dell’accesso ed in posizione che garantisca la massima visibilità, in modo che non costituiscano essi stessi potenziale pericolo, idonei cartelli indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di assistenza bagnanti, redatti in più lingue, oltre all’italiano.

  1. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti esclusivamente per elioterapia nei periodi antecedenti e

successivi a quelli stabiliti dal comma 1 non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma devono adottare le cautele previste dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare e, in particolare, esporre una bandiera rossa issata su apposito pennone ben visibile per l’utenza ed un cartello, redatto in più lingue, oltre all’italiano, recante il seguente avviso: “Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia – Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio”.

  1. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dal Comune, con almeno un assistente bagnante marittimo

abilitato ogni 150 metri di fronte mare, nei periodi, negli orari e con le modalità, anche per quanto concerne la presenza di idonei cartelloni e avvisi, indicati nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare adottata dalla locale Capitaneria di Porto. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, il Comune adotterà tutte le cautele previste dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, in particolare posizionando appositi cartelli, redatti in più lingue, oltre all’italiano, indicanti la mancanza del servizio stesso.

  1. E’ fatto obbligo ai concessionari e al Comune, ciascuno per le aree di propria competenza, di verificare e garantire

l’effettiva esistenza/permanenza dei segnali e dei cartelli monitori previsti dal presente articolo, prevedendone, laddove necessario, l’immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili, nonché l’esposizione, in luogo ben visibile all’utenza e per tutta la stagione balneare, di copia del presente Regolamento e dell’Ordinanza di sicurezza balneare adottata dalla locale Capitaneria di Porto. Articolo 3 Uso delle spiagge 3.1 Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune, durante tutto l'anno è vietato: a campeggiare e pernottare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo; 1

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b transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso e di vigilanza, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia; in tali ipotesi derogatorie, salvi i casi urgenti e imprevisti, è comunque necessario dare comunicazione scritta e dettagliata circa le modalità e le tempistiche delle operazioni che s’intendono compiere, nonché dei mezzi che saranno impiegati e del punto in cui i medesimi accederanno all’arenile, con preavviso di almeno 3 giorni, alla locale Capitaneria di Porto e ai seguenti uffici del Comune di San Benedetto del Tronto: Ufficio Demanio Marittimo, Servizio Aree Verdi e Qualità Urbana e Polizia Municipale; c effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti al di fuori delle zone consentite; d depositare, distendere e tinteggiare reti da pesca, nasse, remi, o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione; e gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi, fatti salvi gli usi e consuetudini locali in concomitanza con la ricorrenza estiva di S. Lorenzo; f tirare a secco, lasciare in sosta, ricoverare, alare, depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, comprese le piccole imbarcazioni, pattini, mosconi e simili, windsurf, jole, canoe, sandolini, al di fuori delle aree indicate nel successivo art.7, ad eccezione dei mezzi destinati alle attività di salvataggio ed assistenza ai bagnanti e quelli a servizio delle Autorità competenti, fatti salvi inoltre i casi di forza maggiore ovvero di avaria dell'imbarcazione e salvo quanto previsto per i concessionari spiaggia all'articolo 4.4 lettera b) del presente regolamento. 3.2 Negli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato: a occupare la fascia di ml. 5.00 dalla battigia con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. nonché mezzi nautici, esclusi i mezzi di soccorso e vigilanza, in quanto la stessa è destinata esclusivamente al libero transito; b condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. Dovrà essere garantita l'adeguata raccolta di eventuali escrementi che, in nessun caso, potranno essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua dovranno indossare una maglietta recante idoneo e ben visibile distintivo del servizio di salvataggio. Resta salvo quanto disposto dal successivo articolo 3bis; c praticare, al di fuori delle aree appositamente autorizzate ed attrezzate dai concessionari di spiaggia, il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce etc. e comunque qualsiasi tipo di attività che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, turbare la quiete pubblica ovvero cagionare nocumento all'igiene dei luoghi; d organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, ad eccezione di quei giochi e di quelle attività ricreative che per consuetudine vengono organizzate, comunque nel rispetto delle relative normative, nell'ambito delle aree in concessione (ginnastica di gruppo, giochi collettivi etc.), fermo restando l'obbligo di non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Tali attività sono comunque vietate dalle ore 13,00 alle ore 16,00; e è vietato tenere alto il volume, come da regolamento, degli apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00, eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità; f esercitare il commercio in forma fissa ed itinerante, salvo le attività oggetto specifiche autorizzazioni commerciali esercitate all'interno delle aree in concessione; g effettuare attività di pubblicità, promozione commerciale, spettacoli pirotecnici etc. senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti; h effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 9,00 alle ore 19,30, allo scopo di evitare che sì costituisca pericolo ovvero intralcio per i bagnanti; i lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie; j spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità; k tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati; l dalle ore 01.00 alle ore 05.00 antimeridiane utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni; m per quanto concerne le zone demaniali in concessione, destinate principalmente all’attività di stabilimento balneare, il fumo analogico e di sigarette elettroniche nell’area che va dalla battigia all’ultima fila di ombrelloni, nonché nell’intero specchio acqueo antistante il litorale cittadino, compreso quello in prossimità delle spiagge libere; sarà, invece, consentita la possibilità di fumare nella fascia chiamata “zona edificabile” (situata ad ovest dell’area posa ombrelloni), purché si tratti di spazio o struttura aperta e, pertanto, non rientrante nel divieto di cui all’art. 51 della legge n. 3/2003; in quest’ultima fascia dovranno essere sempre presenti le apposite attrezzature posacenere a servizio degli utenti. Per quanto concerne le spiagge libere, il divieto di fumo analogico e di sigarette elettroniche vige per tutta la loro estensione e a prescindere dall’eventuale destinazione specifica della spiaggia stessa, secondo quanto previsto dall’art. 5 delle N.T.A. del PRS/10. 3.3 I proprietari, possessori, detentori e responsabili a qualsiasi titolo del deposito, abbandono, dei mezzi e dei materiali indicati nel presente articolo ed in spregio ai divieti ed alle prescrizioni ivi contenute sono tenuti alla loro immediata rimozione. Articolo 3 bis Accesso e permanenza di cani 1 I concessionari, qualora intendano consentire l’accesso e la permanenza di cani di piccola o media taglia, possono presentare specifica Comunicazione di Inizio Lavori, esclusivamente per il periodo compreso tra l’1 giugno ed il 15 settembre, allegando una relazione tecnica e una planimetria quotata, nelle quali sia individuata e rappresentata un’area, all’interno di quella in concessione, debitamente attrezzata, segnalata e delimitata, da riservare all’accoglienza degli animali stessi. I suddetti spazi dovranno essere: a) collocati nell’area polifunzionale, di profondità dettata dal vigente Piano Regolatore di Spiaggia, ubicata immediatamente ad Est del filo cabine (FC), in conformità alle corrispondenti norme del Piano Regionale di Gestione Integrata delle Aree Costiere, o nelle immediate vicinanze, in maniera tale da ricavare comunque un percorso riservato per il raggiungimento di ciascuna postazione; b) recintati con elementi appoggiati sulla sabbia o con paletti infissi, di almeno un metro di altezza, di facile e obbligatoria rimozione al termine dell’intervallo temporale previsto; 2

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c) posizionati a una distanza minima di 4,60 ml dal confine con la concessione demaniale o dalla spiaggia libera adiacente. Potrà derogarsi alla distanza minima di cui sopra nei seguenti casi:

  • senza limiti di distanza rispetto all’adiacente concessione, qualora le aree da riservare ai cani siano collocate

da entrambi i concessionari in aderenza al confine;

  • con dichiarazione di assenso del concessionario confinante.

d) provvisti di un servizio doccia e di abbeveraggio ad uso esclusivo dei cani e di spazi idonei a consentire in qualsiasi momento agli animali ospitati ed al loro accompagnatore il riparo dal sole. 2 E’ consentito l’accesso agli spazi sopra descritti esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente in materia. 3 E’ comunque escluso l’accesso degli animali sulle porzioni di arenile diverse da quelle sopra descritte e negli specchi acquei durante la stagione balneare, salvo il disposto dell’art. 3.2 lettera b). 4 Sarà consentita la permanenza del proprietario/detentore accanto al proprio cane, destinando loro uno spazio recintato, di dimensioni idonee ad accogliere un cane e uno o più detentori, con le dotazioni di servizi sopra elencate, restando assolutamente precluso l’uso da parte degli animali degli spazi e dei servizi previsti per l’utenza generale. 5 Per poter fruire delle aree autorizzate, il proprietario/detentore del cane deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validità, dalla quale risulti l’esame parassitologico negativo o il trattamento antiparassitario eseguito negli ultimi sessanta giorni, ovvero del libretto in corso di validità dal quale risultino eseguite le vaccinazioni nei confronti della rabbia, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi. Gli animali che non risultano in regola con tale documentazione, nonché quelli soggetti a prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell’incolumità pubblica, non possono accedere alle zone ad essi riservate. La documentazione sopra descritta sarà conservata dal concessionario/ gestore, a disposizione di eventuali organi di controllo. 6 Il proprietario/detentore, durante l’accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del cane e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso; dovrà avere sempre al seguito e utilizzare prontamente all’occorrenza idoneo sistema per la raccolta degli escrementi, da gettarsi negli appositi contenitori messi a disposizione e adeguatamente segnalati dal titolare/gestore della concessione. Dovrà essere salvaguardata, comunque, l’incolumità e la tranquillità dell’utenza generale. 7 Il controllo relativo alla corretta applicazione delle suddette disposizioni è di competenza anche del concessionario/ gestore dello stabilimento balneare che dovrà posizionare uno o più cartelli, ben visibili, recanti le disposizioni dettate dal presente regolamento in materia di accesso dei cani. Spetta al medesimo titolare/gestore della concessione vietare l’accesso e/o la permanenza di cani che presentino evidenti infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti ovvero che arrechino disturbo agli altri utenti della spiaggia per il loro temperamento o pericolosità ovvero il cui proprietario/ detentore non abbia prodotto la documentazione innanzi illustrata o, anche successivamente all’accesso, tenga un comportamento scorretto. 8 Restano salve comunque le disposizioni di normative nazionali e regionali di settore. Articolo 4 Disciplina per gli stabilimenti balneari e relative disposizioni di carattere generale 4.1 Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 18:00 o nella diversa fascia oraria che la vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto dovesse prevedere per l’obbligo di garantire il servizio di salvataggio. 4.2 I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono: a) esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare:

  • copia del presente Regolamento Comunale;
  • un tabellone fornito dall'Amministrazione comunale, esplicativo ed informativo sulla campagna "Bandiera Blu",dei risultati

delle analisi delle acque, nonché l’indicazione del periodo di inizio e di fine stagione balneare, da collocarsi su apposita plancia bipalo bifacciale, (da realizzarsi secondo le specifiche tecniche che verranno disposte dal Settore di competenza a mezzo di apposita determinazione dirigenziale;

  • copia della vigente Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
  • la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento;
  • le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
  • un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli

derivanti dall’immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto;

  • cartelli indicanti i numeri telefonici di emergenza e di pronto intervento.

b) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo ad esso immediatamente prospiciente, fatto salvo l'eventuale riporto di materiali derivanti da eventi eccezionali, come tali valutati dall'amministrazione comunale che ne curerà la rimozione. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte dei competenti operatori ed i rifiuti devono essere raccolti e gettati in contenitori differenziati per tipologia di rifiuti (contenitore per carta, contenitore per multimateriale, contenitore per umido e residui rifiuti) secondo il sistema di raccolta differenziata vigente nel territorio comunale, e conferiti nei cassonetti all'uopo predisposti, negli orari e con le modalità al riguardo stabilite; nella fascia edificabile dello stabilimento dovranno altresì essere messe a disposizione degli utenti apposite attrezzature posacenere al fine di raccogliere i rifiuti di prodotti da fumo; c) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione, mediante la predisposizione di un percorso, segnalato in modo apposito anche per gli ipovedenti, avente le caratteristiche previste nel vigente Piano Regolatore di Spiaggia; d) installare sull'arenile, entro i limiti dell'area in concessione, sino ad un massimo di ml. 5.00 dalla battigia, un numero di ombrelloni, aventi un diametro massimo di ml. 1.80, tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. I medesimi saranno sistemati su file parallele, distanziate fra loro non meno di mt. 2.30 in senso longitudinale, non meno di mt. 2.50 fra file parallele e non meno di mt. 1,15 dai confini della concessione (sia rispetto alle altre concessioni sia rispetto alle spiagge libere adiacenti). In tale area, inoltre, dovrà essere posizionato, ogni mq 300,un cestino portarifiuti. All’interno delle aree in concessione potranno essere installate strutture ombreggianti a chiusura giornaliera, con diametro superiore a quello innanzi indicato, e strutture ombreggianti stagionali secondo i limiti e le modalità stabilite dal vigente P.R.S.; e) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile e agevole l’accesso al mare ai soggetti diversamente abili, mediante idonei camminamenti` che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle 3

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spiagge da parte dei disabili, secondo le prescrizioni dettate nel vigente Piano Regolatore di Spiaggia e comunque della larghezza non superiore a mt. 2.50. Ciò potrà avvenire anche in assenza di autorizzazione e/o titoli abilitativi e di specifica previsione contenuta nell’atto di concessione demaniale, mediante semplice comunicazione all’autorità comunale con l’obbligo, comunque, di rimozione al termine della stagione balneare. Per garantire la visitabilità della spiaggia, per ogni singola concessione, dovrà essere prevista la presenza sull’arenile di almeno una stazione ombreggiata (anche accostando 2 ombrelloni) raggiungibile dal marciapiede del lungomare, con una piattaforma quadrata di almeno ml 2 di lato, pavimentata in legno e accostata al camminamento verso la battigia. Per gli chalet o gli stabilimenti balneari di fronte superiore a 40 ml, le stazioni ombreggiate per diversamente abili dovranno essere almeno 2. f) installare lungo il percorso di accesso al mare e mettere a disposizione dell'utenza almeno un'isola ecologica composta da un numero di almeno tre contenitori distinti e differenziati per tipologia di rifiuti da conferire (contenitore per carta indicativamente di colore giallo, contenitore per multi materiale, indicativamente di colore azzurro, contenitore per residui rifiuti indicativamente di colore verde); g) ove l'area in concessione sia posta a confine con una spiaggia libera, è fatto obbligo,di installare e conservare per tutta la stagione balneare appositi paletti di delimitazione. I paletti di colore bianco infissi nel terreno, ma removibili, collegati tra loro da corde a festone di colore blu- o con le diverse caratteristiche indicate dall'Amministrazione comunale – dovranno essere posizionati lungo tutta la fascia occupata dagli ombrelloni, in ogni caso, con terminazione a non oltre 10 metri dalla battigia e comunque entro i limiti dell'area in concessione. I paletti e le corde saranno forniti dall'Amministrazione comunale e dovranno essere rimossi a fine di ogni stagione balneare, quindi, custoditi e ricollocati all' inizio delle successive; h) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni da eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature, pali, paletti e in genere da tutti gli ulteriori materiali e strutture il cui posizionamento è consentito esclusivamente nel corso della stagione balneare; 4.3 Salvo specifiche autorizzazioni in deroga, all'interno delle aree in concessione è vietato, durante la stagione balneare, effettuare lavori edilizi comunque autorizzati. 4.4 I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico, possono inoltre: a) previa autorizzazione dell'autorità concedente e nel rispetto delle previsioni di cui al vigente piano di spiaggia, installare all'interno delle aree oggetto di concessione attrezzature sportive e per lo svago; possono essere installati altalene, scivoli, piccoli giochi per bambini; b) ospitare, in apposite aree interne al tratto di arenile in concessione e curando di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, secondo le previsioni del vigente piano di spiaggia e delle disposizioni eventualmente emanate al riguardo dalla competente autorità marittima. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto,corsi di sub, corsi di windsurf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite al riguardo dall'autorità marittima, secondo quanto meglio specificato nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto. Articolo 5 Disciplina per gli stabilimenti balneari e relative disposizioni di carattere particolare e norme di comportamento 5.1 L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso delle previste licenze/autorizzazioni a vario titolo rilasciate dalle competenti autorità, nonché al rispetto delle vigenti normative di settore. 5.2 Ogni stabilimento balneare deve rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio. 5.3 I servizi igienici di ogni stabilimento balneare devono essere collegati alla rete fognaria comunale, e quelli per disabili di cui alla L.104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante, in maniera ben visibile, il previsto simbolo internazionale così da consentirne l'immediata individuazione. 5.4 Nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi. 5.5 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o, comunque, per tutte quelle attività che non siano strettamente attinenti alla balneazione. I concessionari devono altresì provvedere, al termine dell'orario giornaliero di apertura al pubblico, al controllo delle singole cabine in modo da accertare che non vi permangano persone. 5.6 Fatto salvo il divieto di cui all' articolo 3, comma 2, lettera n), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c). 5.7 All'interno delle aree in concessione feste, spettacoli ed altre forme di intrattenimento, anche se prive di scopo di lucro, dovranno essere sempre organizzate nel rispetto della vigente normativa ed in special modo quella relativa ai pubblici spettacoli; il concessionario dovrà pertanto munirsi di tutti i provvedimenti necessari, così come previsto dalle singole discipline relative alla tipologia di manifestazione che si intende effettuare. Articolo 6 Corridoi di lancio 6.1 I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione. 6.2 Sentita l'Autorità Marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del Comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano i tratti di spiaggia destinati all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da diporto di cui al seguente art. 7. 6.3 Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate entro il 20 maggio di ciascuno anno. Il Comune, sentita l’Autorità Marittima, adotta i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri 500 (cinquecento). Si può derogare a tale distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere comunque inferiore a metri 250 (duecentocinquanta). Articolo 7 Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni 7.1 Nelle zone di seguito elencate destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui ali' articolo 6, è vietata la 4

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balneazione e tutte le attività non direttamene riconducibili alla descritta destinazione (installare ombrelloni, sedie, materassini ecc, sostare per la balneazione ecc...). 7.2 Le porzioni di arenile destinate al diporto ai fini di quanto riportato al comma precedente sono:  Spiaggia a Nord della Concessione Demaniale n. 1 (a Sud della foce del Torrente Albula);  Spiaggia tra la Concessione Demaniale n. 6 e la Concessione Demaniale n. 7;  Spiaggia tra la Concessione Demaniale n. 18 e la Concessione Demaniale n. 19 (a Sud della foce del Fosso delle Fornaci);  Spiaggia tra la Concessione Demaniale n. 71 e la Concessione Demaniale n. 71b (a Sud della foce del Torrente Ragnola); Nella spiaggia tra la concessione demaniale n.6 e la concessione demaniale n.7 non è ammesso il deposito e l’alaggio di imbarcazioni a motore. In tali aree potranno essere autorizzati locali di servizio per scuole surf e vela, secondo le modalità stabilite nel P.R.S. Tali spiagge, qualora assentite in concessione al Comune, al fine di garantire il pubblico deposito stazionamento di natanti, potranno essere organizzate come spazi pubblici ed affidate, nel rispetto delle vigenti normative, alla tutela di associazioni "no- profit" che abbiano come obiettivi sportivo-culturali la divulgazione degli sport nautici e della cultura del mare. 7.3 La porzione di arenile destinata al rimessaggio delle unità di pesca e diporto è la spiaggia tra la Concessione Demaniale n. 108 e la Concessione Demaniale n. 109. Tale area, previa assegnazione in concessione al Comune, è organizzata come spazio pubblico ed affidata, nel rispetto delle vigenti normative, ad un’associazione “no-profit” che abbia come obiettivo sportivo-culturale la divulgazione della pesca sportiva e della cultura del mare. 7.4 E' fatto obbligo ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo delle imbarcazioni poste in sosta nelle aree destinate all'alaggio, nel periodo di pulizia delle spiagge, di rimuovere i propri natanti e scafi, comprese le piccole imbarcazioni, pattini, mosconi e simili, windsurf, jole, canoe, sandolini, materiali annessi e loro accessori, per tutto il tempo necessario a consentire ai mezzi autorizzati la pulizia e la sistemazione dell'arenile e della spiaggia di riferimento, secondo quanto riportato nel calendario annuale predisposto dall'Amministrazione comunale, distinto per zone dell'arenile, reso noto a mezzo di stampa locale, con avviso nella bacheca della casa comunale ed a mezzo di pubblici manifesti affissi in zona lungomare. Articolo 8 Aree adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo Le aree adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo sono le seguenti:  Spiaggia a Nord della Concessione Demaniale n. 1 (a Nord della foce del Torrente Albula);  Spiaggia tra la Concessione Demaniale n. 4 e la Concessione Demaniale n. 5;  Spiaggia tra la Concessione Demaniale n. 36 e la Concessione Demaniale n. 37 (area ex Camping);  Spiaggia tra la Concessione Demaniale n. 48 e la Concessione Demaniale n. 49;  Spiaggia tra la Concessione Demaniale n. 71 e la Concessione Demaniale n. 71b (a Nord della foce del Torrente Ragnola); In quest’ultima spiaggia è ammesso anche il libero rimessaggio dei natanti da diporto di cui al precedente art. 7. Articolo 9 Disposizioni Finali e Disciplina Sanzionatoria 9.1 L'ambito di applicazione temporale del presente Regolamento, ad eccezione delle previsioni sub art.3.1, coincide con il periodo in cui è compresa la stagione balneare, 01 Aprile - 31 Ottobre. 9.2 L'ambito di applicazione territoriale del presente Regolamento è circoscritto alle spiagge ed agli arenili ricadenti nel Comune di San Benedetto del Tronto. 9.3 Il presente Regolamento deve essere esposto a cura dei concessionari ed in luogo e con modalità idonee per la massima visibilità da parte dell'utenza, per tutta la durata della stagione balneare. 9.4 E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente regolamento. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria ne curano l'esecuzione. 9.5 I contravventori al presente Regolamento risponderanno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e, per quanto concerne l’abbandono di rifiuti di prodotti da fumo, all’art. 255 comma 1bis del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca reato. Per l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui all'articolo 3.2 lettera b) e lettera m) del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis D.Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii. o dalla normativa nazionale e regionale di settore. 9.6 Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente saranno irrogate ai sensi delle disposizioni della legge regionale 10 Agosto 1998 nr.33 e della Legge n. 689/81. 9.7. Il rinvenimento, in qualsiasi parte dell'arenile di scafi ed oggetti di qualsiasi genere e tipologia, depositati, abbandonati o comunque lasciati sull'arenile, in spregio dei divieti ed obblighi di cui al presente regolamento saranno rimossi d'ufficio e restituiti a coloro che ne dimostreranno la titolarità, previo rimborso delle spese di rimozione, trasporto, custodia e ferma restando l'obbligazione del pagamento delle sanzioni per le violazioni commesse. Gli scafi ed oggetti rinvenuti che presentassero evidenti segni di abbandono e/o in condizioni di particolare degrado saranno rimossi ed avviati direttamente allo smaltimento. 5

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