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Normativa demano marittimo/6 - divieto accensione fuochi in spiaggia/reg.Numana.md
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21,0 KB 13/06/2026 16:02 Normativa demano marittimo/6 - divieto accensione fuochi in spiaggia
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'\ I ... CAP 60026 PROVINCIA DI ANCONA U FFICI O DE M A NIO REGOLAMENTO CONCERNENTE: "NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE PER FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE" CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'uso del demanio marittimo, con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse svolte sul litorale del Comune; In considerazione dei compiti istituzionali del Comune, delle materie delegate ed in particolare <Ll delle disposizioni di legge: D.P.R. 08.06. 1982 n. 470 e successive modificazioni, Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16. 10. 1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe, Legge 05.02.1992 n. 104 e la D.G.R. Marche 30.01.1991 n. 235 relative all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili, Legge 24.12.1993 n. 494 recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e D. Lgs. 8 novembre 1997 n. 389 concernente ''Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4°, della Legge 15 marzo 1997 n. 59, disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione, Leggi 28.12.1993 n. 561 "Trasformazioni di reati minori illeciti amministrativi" ed il D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999 n. 205, D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, attuativo della Legge 15 marzo 1997 n. 59, Legge Regionale 17.05.1999 n. 10 e successive o modificazioni ed integrazioni, Legge Regionale lO agosto 1998 n. 33, R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ç: (Codice della Navigazione) e D.P.R 15 febbraio 1952 n. 328 (Regolamento della Navigazione (j (j <Ll f-< marittima), D.P.R. 24.07.1977 n. 616, Delibere della Giunta Regionale delle Marche n. 3201 del o (j 09.12.1997, n. 1472 del 22.06.1998, n. 397 del 22.02.1999 e n. 2167 del 17. 10.2000. S Con riferimento al/o schema di regolamento concernente norme sull'utilizzazione del litorale ;::::l marittimo della Regione p er finalità turistiche ricettive, D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 e Legge Regionale n. 26 del 04.10.1999; Si adotta il seguente Regolamento: ARTICOLO 1 - OGGETTO l . L'ambito di applicazione del presente regolamento è individuato in tutte le attività che si svolgono sul Demanio Marittimo e rientranti negli ambiti la cui competenza è stata trasferita al Comune di Numana per effetto dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, della Legge 15 marzo 1997 n . 59, del Capo VII del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, nonchè dei discendenti provvedimenti statali e ~. \ regionali ed afferenti aspetti non direttamente riconducibili alle funzioni mantenute allo Stato ai sensi ) Pi a zza d e l S a ntu a r io, 2 4 - http ://www.co mun e . n u ma n a.a n.it

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CA P 60026 PROVINCIA DI ANCONA e per gli effetti del combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 1, comma 7 dell'art. 3 nonche articolo 104 del D . Lgs. 11 2/98; ARTICOLO 2 - STAGIONE BALNEARE ] . Al fine della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento in sicurezza delle attività estive sulle spiagge del litorale della Regione Marche, la stagione balneare è compresa fra il lO aprile ed il 30 settembre;

  1. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve iniziare la propria

attività entro il IO giugno e terminarla non prima della seconda domenica del mese di settembre; o c: ~

  1. E' facoltà dei titolari degli stabilimenti iniziare l'attività balneare prima del 10 giugno e terminarla

dopo la seconda domenica di settembre, anche per attività parziali, previa comunicazione all'ufficio demanio;

  1. Al fine della messa in funzione e organizzazione degli stabilimenti balneari è consentito l'utilizzo

dell'arenile da quindici giorni prima dell'inizio della stagione balneare sino a venti giorni dopo la fine della stessa stagione, come indicato al precedente punto 1. del presente articolo;

  1. Presso ogni struttura balneare in attività, deve essere operante un servizio di salvataggio, con le

modalità ed orari indicati dall'Autorità marittima competente; -,

  1. TI Comune provvede a garantire, anche tramite accordi e convenzioni con privati, il servizio di

salvataggio sulle spiagge libere nei periodi in cui è ammessa la balneazione, in mancanza di tale servizio, verrà esposta sulle spiagge non protette un'adeguata segnaletica che indica la mancanza di servizi di salvataggio, ben visibile agli utent~ come indicato dall'Autorità marittima competente;

  1. Nella zona di mare riservata alla balneazione le relative segnaI azioni sono indicate nell'ordinanza

o dell'Autorità marittima competente; u co u ARTICOLO 3 - USO DELLE SPIAGGE ~ o ;f u l . Sulle spiagge e nelle acque de] litorale del Comune di Numana, durante tutto l'anno, è vietato: ~ a) campeggiare e pernottare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo; b) transitare e sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia, di quelle eventualmente utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per j tempi strettamente necessari alle relative operazioni e per servizio di controllo e polizia debitamente autorizzati; c) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, al di fuori delle zone consentite; d) depositare, distendere o lavorare reti da pesca o sirnilari, al di fuori delle aree all'uopo destinate salvo specifica autorizzazione; Pia zz a del S an t uario , 2 4 - http ://w w w. comune.numan a. anit

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u " t-­ o CAP.60026 PROVINCIA DI ANCONA e) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonchè accendere fuochi;

  1. Negli stessi ambiti di cui al comma lO durante la stagione balneare è vietato

a) introdurre cani o altri animali, anche se prowisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, eccezion fatta per i cani-guida per non vedenti ed ì cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.l (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), condotto da personale munito di brevetto assistente bagnanti. Sia i cani guida che quelli di soccorso dovranno, durante la permanenza in spiaggia, essere tenuti al guinzaglio, indossare l'apposita imbracatura, dovranno essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. J loro conduttori o accompagnatori dovranno farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio ed avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia; b) praticare qualsiasi tipo di gioco con la palla (pallavolo, calcio, ecc.), anche sui tratti di spiaggia libera, fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all'interno di spazi appositamente attrezzati, all'uopo autorizzati dall'Autorità competente. Parimenti è fatta salva la possibilità di organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, all'interno delle aree oggetto di concessioni demaniale marittima, durante l'orario di apertura delle strutture balneari. In tal caso non devono essere installate strutture non previste dal titolo concessorio, seppur provvisorie ed il concessionario è tenuto a munirsi autonomamente di eventuali autorizzazioni, nulla-osta ed altri prowedimenti previsti da normative specifiche riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare. In tutti gli altri casi di attività di intrattenimento, il concessionario dovrà premunirsi della preventiva autorizzazione, sia di carattere demaniale che di altro genere semprechè si tratti di servizi rivolti alla propria clientela. E' inoltre fatta salva la possibilità di utilizzazioni del Demanio Marittimo e del mare territoriale, che si concludano in un breve arco temporale di alcuni giorni, come ad esempio fiere, gare, manifestazioni sportive e simili, nonchè manifestazioni, giochi ed attività ludiche sulla spiaggia, che vengono organizzate nell'ambito delle aree demaniali, previe dovute approvazioni da parte dell'Autorità demaniale e degli altri uffici comunali competenti; c) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonchè farne uso nella zona adibita agli ombrelloni nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte da altre competenti Autorità; d) tirare a secco barche o natanti in genere, salvo nei casi e nelle aree appositamente previste da disposizioni comunali, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare e ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio bagnanti; e) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 9,00 alle ore 20,00 - dal lO giugno al 31 agosto - allo scopo di evitare che tali mezzi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti, nei mesi restanti tale attività è flessibile ma deve essere condotta in rapporto alla presenza deU'utenza e comunque resta vietata nell'orario dalle ore 10,00 alle ore 16,00; f) lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, ecc.), tende o qualsiasi altra struttura; g) spostare, occultare, danneggiare, usare impropriamente segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute; Pia z z a d e l a ntua ri o, 2 4 - ht tp:// ww w . comu n e . n u m a na . an . it

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CA P. 60026 PROVINCIA DI ANCONA h) tuffarsi dalle scogliere o da altri siti se non espressamente dichiarati idonei a tale scopo da Leggi, Regolamenti, Ordinanze; i) dalle ore 22,00 alle ore 6,00 antimeridiane utilizzare le attrezzature balneari quali sdraio, lettini e ombrelloni, salvo autorizzazioni de] concessionario. ARTICOLO 4 - NORME PER GLI STABILIMENTI BALNEARI l. Le strutture balneari devono garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti almeno dalle ore 8.30 alle ore 19.30 e in ogni altro momento in cui è autorizzata la balneazione secondo quanto indicato al precedente articolo 2 comma 5.; -o o

  1. l concessionari di tutte le strutture balneari - prima dell'apertura e fermo restando quanto previsto

~ al punto l. del precedente art. 2 - devono: a) esporre in luoghi ben visibili dagJi utenti, per tutta la durata della stagione balneare, copia della (1J presente disposizione, nonchè copia dell'ordinanza dell'Autorità marittima, le tabelle contenenti tL l'orario di apertura dello stabilimento e le tariffe applicate per i servizi resi; U b) curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche allo specchio acqueo immediatamente prospicente la battigia. I materiali di risulta ed i rifiuti solieli urbani dovranno comunque essere trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti e nelle isole ecologiche, negli orari e con le modalità fissate dall'Amministrazione; - o r-- c) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di y pronto soccorso agli asfittici nonchè sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza ro ll. -, dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto nonchè i segnali relativi ai divieti eli cui sopra; d) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il transito per il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di metri 5.00 dalla linea di battigia costituendo corridoi liberi da qualsiasi occupazione di larghezza non inferiori a metri 2.00; e) il numero degli ombrelloni e del sistema di ombreggiamento da installare a qualsiasi titolo o sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, deve essere u C rispettato quanto regolamentato dall'atto concessorio e/o altre disposizioni comunali e (1J f­ u sovracomunali. Comunque devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti o degli ombrelJoni: ml. 3. 00 tra le fiJe o settori e mì. 2.30 fra gli ombrelloni della stessa fila. E' ;.;: u consentito ridurre quest'ultima distnaza fino a mt. 2.20 aumentando la prima misura della '­;:J corrispondente lunghezza affinchè la somma delle due sia sempre di mt. 5.30-. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6.00, nonchè di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni di piani e regolamenti comunali; f) fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell'art. 23 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e della D .G.R. 30 gennaio 2001 n. 235, al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, i concessionari predispongono percorsi perpendicolari alla battigia ed in senso longitudinale in modo da coprire tutto il fronte dello stabilimento; P I a zza d e l Santuario , 24 - http://www.comune.numana.an .i t

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CAP.60026 PROVINCIA DJ ANCONA g) al termine della stagione balneare, ciascun concessionario dovrà liberare l'area in concessione dai manufatti ed arredi nel pieno rispetto delle concessioni, entro il tennine previsto;

  1. Salvo specifica deroga rilasciata dal comune su motivata richiesta, e per particolari emergenze,

nelle aree in concessione, durante la stagione balneare, si devono sospendere tutti i lavori edilizi;

  1. I concessionari durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:

a) attrezzare all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio secondo quanto previsto dalle nonnative e regolamenti comunali, spazi per il gioco come ad esempio beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostre, o o ecc , assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nocumento ai bagnanti ed ai frequentatori delle

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spiagge, con l'installazione intorno ai detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno 3 metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco . Ai concessionari sarà riconosciuto ogni e qualsiasi responsabilità nei termini di legge derivani dagli eventi dei giochi. I singoli concessionari di spiaggia potranno ospitare, nel tratto di arenile in concessione, surf ed imbarcazioni, solo previa u individuazione di apposita area, interna allo stabilimento, che va vincolata a tale specifico utilizzo, il tutto nel pieno rispetto delle normative, regolamenti e piani comunali, sentita l'Autorità Marittima; Nelle aree destinate all'utilizzo di cui al presente punto si potranno anche svolgere corsi per l'apprendimento di attività sportive legate al mare, quali ad esempio nuoto, surt: vela sci nautico, canoa. b) locare piccoli natanti a remi o a pedali destinati a diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili nonchè delle tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq. 4, nel rispetto di quanto previsto dalle nonnative, regolamenti, piani comunali ed in base alle disposizioni impartite dall'Autorità marittima competente. r-­o ARTICOLO 5 - NORME DI COMPORTAMENTO ~ o u c l . Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: u <l.) f­ o a) nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o saponi; u <.;: b) i servizi igenici per disabili di cui alla Legge n. 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica '­ ::J arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, al fine di consentire ]a loro immediata individuazione; c) fatto salvo il divieto di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera i), nel periodo in cui le strutture balneari non sono aperte al pubblico l'utilizzazione delle attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera d). ARTICOLO 6 - CORRIDOI DI LANCIO P ia 7 z a de l S an tua r io , 2 4 - http : // ww w.c o mu n e . num a na.an.it

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CAP. 60026 PROVINCIA DI ANCONA

  1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e modalità

indicate dall'Autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio di lancio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione;

  1. Sentita l'Autorità manttuna competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa

autorizzazione del Comune, da Circoli Nautici, da Operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione de) fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti. ~ ARTICOLO 7 - ZONE DESTINATE ALL'ALAGGIO E LA SOSTA DI IMBARCAZIONI co o

-<

  1. Nelle zone destinate ad alaggio e sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, noncbè nei tratti

di mare prospicenti, da segnalare opportunamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, è vietato installare stabilmente sdraio, lettini, ombrelloni, nonchè sostare per attività di balneazione;

  1. TI Comune individuerà le zone di arenile destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da

pesca e da diporto; ARTICOLO 8 - COMMERCIO AL DETTAGLIO E PUBBLICITA'

  1. TI commercio al dettaglio in qualsiasi forma è vietato ad eccezione dei mercatini organizzati dal

comune o da privati autorizzati dallUfficio Demanio. Possono essere autorizzate altre iniziative previa autorizzazione; 0J o 00 C') C') a­

  1. Qualsiasi fonna od iniziativa pubblicitaria dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Demanio;

a- ARTICOLO 9 - INDICAZIONI ORIENTATIVE DI CARATTERE GENERALE D l. Riconoscere, rispettare e far rispettare, valorizzare gli aspetti di naturalità e le vegetazioni presenti u c: sugli arenili; U <Ll E­ D

  1. Dare spazio accanto alla pubblicità commerciale, ad immagini importanti del nostro centro storico,

u del nostro paesaggio, dei nostri beni culturali. ARTICOLO IO - SANZIONI

  1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente disposizione. I contravventori, salvo che il

fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, sono puniti ai sensi dell'art 650 del codice penale e con le sanzioni amministrative previste dagli artt. 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione e secondo quanto stabilito dalla regolamentazione comunale;

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art 16 del D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e della Legge Regionale

l O agosto 1998 n. 33, in virtù del combinato disposto degli artt. 158 e 159 del D. Lgs 112/98 e 74 e Pia zza d el Santu a r Io . 24 - http : //w ww .c omune. num an a.an .i t

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CAP 60026 PROVINCIA DI ANCO A 75 della L.R 10/99, l'Autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste per i trasgressori del presente Regolamento è il Comune; ARTICOLO Il - DISPOSIZIONI FINALI l . Sono abrogate tutte le precedenti ordinanze e regolamenti in contrasto con il presente atto;

  1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del presente

regolamento; -

  1. TI presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.

o o <> Numana, lì 18 G ~ ~. 2003 \ l . t.:.: (Geom Fabio Arcangeletti) u UNEd NUMA Servizlo De"l'l8'1lo ~~:';:'()NSAE"lE DEL cROCEOI IfIE {J.-~.i . :.4;.... ::'1 ~ Sant"lell' ,'-1. r IL RESPONSABaE DEL SERVIZIO o u c: u () f­ o u '­ '­ ~ Pia zza d e l S antu ar io. 24 - http :// ~ ww. comune.numan a.an. it

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