Reg. reg. 4 2012 modifiche al RR 2 2004
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Copyright 2024 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 1 Marche Reg. reg. 02/05/2012, n. 4 Modifiche al Reg. reg. 13 maggio 2004, n. 2: "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative". Pubblicato nel B.U. Marche 17 maggio 2012, n. 49. Epigrafe Premessa Art. 1 Modifiche all'articolo 2. Art. 2 Inserimento dell'articolo 2-bis. Art. 3 Modifica all'articolo 6. Art. 4 Abrogazioni.
Reg. reg. 2 maggio 2012, n. 4 (1). Modifiche al Reg. reg. 13 maggio 2004, n. 2 : "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative". (1) Pubblicato nel B.U. Marche 17 maggio 2012, n. 49.
Visto l' articolo 121, comma 4, della Costituzione ; Visto l'articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione; Vista la deliberazione del Consiglio - Assemblea legislativa regionale n. 46 del 24 aprile 2012; emana il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche all'articolo 2.
- Dopo il comma 1 dell' articolo 2 del Reg. reg. 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale
marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative) è inserito il seguente: "1-bis. I Comuni, per esigenze motivate, possono stabilire periodi più ampi rispetto a quelli fissati dal comma 1.".
- Al comma 2 dell'articolo 2 del Reg. reg. 2/2004 le parole: "ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle
parole: "ai sensi dell'articolo 2-bis".
Art. 2 Inserimento dell'articolo 2-bis.
- Dopo l'articolo 2 del Reg. reg. 2/2004, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis Servizio di salvataggio
- I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il
secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo le modalità indicate dalla autorità marittima.
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- Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno.
- Il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
- Nel rispetto della fascia oraria di cui al comma 3, i Comuni possono stabilire che nel periodo di tempo
compreso tra le ore 13,00 e le ore 15,00 il servizio di salvataggio sia garantito per postazioni limitrofe anziché per ogni singola postazione, in modo che sia comunque assicurata la continuità del servizio medesimo. Di tale situazione è dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata.
- I Comuni, per esigenze motivate e per tratti di litorale specifici, possono derogare, d'intesa con l'autorità
marittima, alle fasce orarie di cui al comma 3, nonché stabilire periodi più ampi rispetto a quelli fissati dal presente regolamento.
- Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti esclusivamente per elioterapia nei periodi
antecedenti e successivi a quelli stabiliti dal comma 1 non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma devono esporre una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, recante il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia - Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio".
- Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni. Nei tratti di spiaggia libera dove il
servizio di salvataggio non è garantito, i Comuni installano appositi cartelli redatti almeno in italiano ed in inglese indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra ogni cartello non può essere superiore a centocinquanta metri.
- I Comuni sono tenuti alla sorveglianza e alla manutenzione dei cartelli relativi alle spiagge libere.".
Art. 3 Modifica all'articolo 6.
- Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del Reg. reg. 2/2004 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 20 maggio di ciascun anno. I Comuni, sentita l'autorità marittima, adottano i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinquecento. I Comuni possono derogare alla distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere inferiore comunque a metri duecentocinquanta.".
Art. 4 Abrogazioni.
- Il comma 3 dell'articolo 2 e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 del Reg. reg. 2/2004 sono abrogati.
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Marche.