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#Concessioni demaniali COMUNE SENIGALLIA/da sistemare/lungomare ponente/suppletiva-16.md
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suppletiva 16

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suppletiva-16

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questo documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle vigenti regole tecniche il formato del file è conforme all’allegato tecnico del D.P.R. 160/2010 (PDF/A)

. ……………. del registro Concessioni anno 2014

Ufficio Sportello Unico Attività Produttive

Area Attività Istituzionali/ SUAP e Attività Economiche/ Promozione Turistica

N. 3 del registro

rep. n. 3 del 2022 Concessioni - 2023

I l D i r i g e n t e d e l l ’ A r e a A t t i v i t à I s t i t u z i o n a l i / S U A P e A t t i v i t à E c o n o m i c h e / P r o m o z i o n e T u r i s t i c a

Vista la L.R. n. 10 del 17.05.1999; Vista la L. n. 88 del 16 marzo 2001; Vista la delibera di Giunta Regionale n° 2167/2000; Vista la delibera di Giunta Regionale n. 845/2002; Visto il D.M. 5/08/98 n.342 attuativo del D.L. n. 400/93 convertito nella L.n. 494 del 4/12/1993; Visto l’art. 36 e l’art. 39 del Codice della Navigazione; Vista la delibera di Giunta Municipale n. 464 del 10/12/2003; Vista la concessione demaniale n° 03/2003 e successive suppletive n. 24/2007 e 40/2013; Vista la Legge n. 296/2006; Visto l’art. 1, comma 18 del D.L. 30/12/09 n. 194 come convertito nella L. 26/02/2010 n. 25; Vista la nota del Dirigente P.F. Offerta Turistica della Regione Marche prot. n. 101031 del 21/02/12; Vista la delibera di Giunta Regionale n. 424 del 25/03/2013; Vista la Deliberazione n. 96/2012/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per le Marche; Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Finanziaria 2019” entrata in vigore il 1° gennaio 2019, articoli 682 e seguenti; Vista la nota della Regione Marche del 01/03/2019 prot. 250092 con la quale si descrivono gli “adempimenti entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”; Visto il D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020, articolo 182, comma 2; Viste le sentenze del Consiglio di Stato A.P. n. 17 e 18 del 9 novembre 2021, con le quali è stato definito che “le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023”;

C O N C E D E SUPPLETIVA PER ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE N. 24/2007

Al Comune di Senigallia, p. i.v.a.: 00332510429, per occupazione di un tratto di suolo demaniale di complessivi metri quadrati 29.219,00 situato nel Comune di Senigallia, come da planimetria allegata alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale, allo scopo di mantenere il lungomare Mameli dal sottopassaggio di via Zanella alla frazione di Cesano. In riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione è fatto l’obbligo di corrispondere all’Erario il canone annuo di € 5.463,95 e € 16.391,85, relativo alla durata della concessione, salvo conguaglio.

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questo documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle vigenti regole tecniche il formato del file è conforme all’allegato tecnico del D.P.R. 160/2010 (PDF/A)

In caso di mancato pagamento di due annualità del canone demaniale, si procederà alla revoca della concessione di cui trattasi ai sensi della lettera d) dell'art. 47 del C.N.. Questo atto, che s’intende fatto unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà la durata fino al 31/12/2023. Avendo il concessionario già versato il canone relativo all’anno 2022, si rilascia il presente atto subordinato alla condizione che segue: nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione. Il canone è stato determinato ai sensi del D.M. del 5/08/98 n. 342, attuativo del D.L. n. 400/93 convertito nella Legge n. 494 del 4/12/1993 e dalla L. 296/2006 ed il concessionario si obbliga al pagamento dell’eventuale conguaglio. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente, si assume i seguenti obblighi: a) vincolo d’uso di tutte le aree, ivi comprese le pertinenze, edifici e impianti, alle destinazioni e modalità di utilizzazione; b) obbligo ad eseguire periodicamente l’ordinaria e, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, la straordinaria manutenzione dei manufatti, così da conservarli in buono e decoroso stato, nonché a mantenere la pulizia delle aree concesse a carico del concessionario; c) obbligo ad eseguire a propria cura e spese, la pulizia delle aree in concessione; L’Amministrazione concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, l’eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Autorità concedente, sulla semplice intimazione scritta, che sarà notificata a cura dell’Amministrazione concedente. In caso d’irreperibilità del concessionario, terrà luogo la notifica dell’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo Pretorio dell’Ente. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo della rimozione e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l’Amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsare le eventuali spese nei modi prescritti dall’articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l’Amministrazione concedente avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l’Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione concedente dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell’Ufficio regionale OO.MM., dell’Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. La presente è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali: 1) nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente concessione le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso,

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risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell’Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato; 2) il concessionario non potrà dar luogo ad alcun tipo di opere in assenza del relativo titolo edilizio. La presente è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e NON esime il concessionario dall’obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa. Il concessionario dichiara espressamente di esimere la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare in dipendenza della presente concessione causati dall’erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento. Il sottoscritto concessionario s’impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente che dichiara espressamente di accettare. S’impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte da piani comunali e regionali.

Senigallia, lì

Il Dirigente Area Attività Istituzionali/ SUAP e Attività Economiche/ Promozione Turistica (Dott. Paolo Mirti)

per accettazione

Il Concessionario p. Comune di Senigallia (dott.ssa Marinella Monti)

esente assovimento marca da bollo ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 642/72

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